giovedì, settembre 17, 2009

E’ entrato in vigore il 20 agosto scorso il D.Lgs. 106, provvedimento correttivo al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

Il decreto, datato 3 agosto 2009, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5 agosto. Il correttivo modifica in modo molto significativo il Testo Unico, opera del governo Prodi che a distanza di 14 anni aveva archiviato la più famosa “626”. 2 governi, 2 anni, 2 decreti.

Di seguito le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

SORVEGLIANZA SANITARIA
Sono stati aggiunti gli obblighi di:
inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria

DVR E DUVRI
In merito all'obbligo di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su sua richiesta e per l'espletamento delle sue funzioni è stato precisato quanto segue:
 possono essere consegnati al RLS anche su supporto informatico
 in ogni caso possono essere consultati esclusivamente in azienda

COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEI DATI ANTINFORTUNISTICI
È previsto l'obbligo di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, nonché al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione
 i dati e le informazioni relative agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (obbligo da assolvere ai fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico)
 i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni (l'obbligo, da assolvere ai fini assicurativi, si considera adempiuto per mezzo della denuncia di infortunio

COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEI NOMINATIVI RLS
L'obbligo non è più previsto con cadenza annuale, ma solo in riferimento agli RLS di nuova elezione o designazione, nonché in sede di prima applicazione, ai rappresentanti già eletti o designati. Chi avesse già provveduto a comunicare i nominativi degli RLS in carica al 31 dicembre 2008, non dovrà fare alcuna ulteriore comunicazione, se non nel caso di variazioni intervenute tra il 1 gennaio 2009 e la data di emanazione della circolare esplicativa INAIL n. 43.

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
Si evidenzia come il nuovo decreto correttivo inserisce tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di vigilare sull'adempimento degli obblighi posti a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori e del medico competente, ferma restando “l'esclusiva responsabilità” di tali soggetti qualora la mancata attuazione sia “addebitabile unicamente agli stessi”

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Tali obblighi operano a condizione che il datore di lavoro abbia l'effettiva disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Un'altra innovazione riguarda il DUVRI, il legislatore, ha previsto alcuni casi in cui viene meno l'obbligo:si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (a condizione che le attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio individuati nell'Allegato XI.

Fonte: Frareg

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