lunedì, maggio 08, 2017

Incentivi fotovoltaici per Capri e altre Isole

Nuovi incentivi in arrivo per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Questa volta però riguardano soltanto le isole iminori italiane che devono rendersi autonome dal punto di vista energetico rispettando le direttive europee entro il 2020.
Se abitate a Capri, Ponza Lampedusa, alle Eoli, Tremiti, Giglio ed in altre isole minore con superficie maggiore di 1 Kmq potete usufruire di tariffe incentivanti anche se producete acuq calda con sistemi solari termici e in pompa di calore.

Il decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico è del 14 febbraio 2017, di seguito trovate tutto il testo.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce: a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili; b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili; c) le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sul territorio delle isole minori elencate in allegato 1.

Art. 2 (Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030) 1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi di sviluppo dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020: a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo l’installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale all’installazione di 2 metri quadri di solare termico; b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti impianti possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero immettere nella rete tutta l’energia elettrica prodotta. 2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1: a) gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in esercizio alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1; b) i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli solari termici e le pompe di calore, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1; c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011; per tali interventi non spettano incentivi, comunque denominati, o remunerazioni sull’energia prodotta e le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente allo scambio sul posto, ove applicabile, come precisato all’articolo 4, comma 2; 6 d) gli interventi di riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rimessi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1. 3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi possono essere eseguiti dalle società elettriche indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi. 4. Con successivi decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le relative modalità di raggiungimento, compresi i progetti integrati innovativi. Laddove necessario in relazione alle realizzazioni già conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi, i provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilità e di carico lungo tutto il corso dell’anno, delle tipologie e del numero di impianti a fonti rinnovabili in esercizio, e di quanto disposto all’articolo 5. 5. Le disposizioni in materia di requisiti degli impianti di cui all’articolo 3, di utilizzazione dell’energia e remunerazione interventi di cui all’articolo 4, comma 1, e cumulabilità degli incentivi di cui all’articolo 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera b). 6. Le disposizioni in materia di utilizzazione dell’energia e remunerazione interventi di cui all’articolo 4, comma 1, e cumulabilità degli incentivi di cui all’articolo 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita su impianti non funzionanti da almeno due anni compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Per i progetti pilota di cui all’articolo 5 resta fermo quanto previsto all’articolo 7, comma 2.

Art. 3 (Requisiti degli impianti e controlli) 1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto dei requisiti richiamati in allegato 2. 2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3, effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalità di cui al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle previste remunerazioni, nonché per una corretta imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 2. I controlli sono svolti con le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera a). Per tali finalità, il Gse pubblica le specifiche procedure che utilizzerà per lo svolgimento dei controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal Gse a Csea, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il Gse riscontri violazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone, per il tramite dell’Autorità, l’applicazione di quanto previsto al medesimo articolo 11. 3. Anche per le finalità di cui al comma 2, entro 30 giorni dall’entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dell’impianto dichiarati dal produttore, secondo modalità stabilite nelle procedure di cui al comma 2. 4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di impianti di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di verificare l’idoneità dell’impianto all’ottenimento della remunerazione di cui all’articolo 4, fermo restando che l’effettivo diritto alla stessa remunerazione è subordinato al rispetto di requisiti e condizioni di 7 cui al presente decreto, dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1. Per tali finalità, il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web apposita procedura di qualifica. Art. 4 (Utilizzazione dell’energia e remunerazione degli interventi) 1. L’energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalità di erogazione, periodo di diritto ed entità, anche differenziata per ciascuna isola e tipologia di intervento, sono determinati con provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sulla base dei seguenti criteri: a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per il solar cooling: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione è riconosciuta al titolare dell’impianto dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ed è commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica; b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore dell’energia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori, è riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ed è commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta; c) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato è riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, una remunerazione, aggiuntiva al valore dell’energia autoconsumata, che tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b); d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un valore minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a prescindere dal costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta, nonché un valore massimo prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali valori minimo e massimo possono essere differenziati per fonte e/o tecnologia; e) la remunerazione è definita in modo da consentire la programmazione economica degli investimenti; f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, la remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse; g) per le pompe di calore, la remunerazione è erogata in un’unica soluzione, ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, nel limite massimo di € 500 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri e di € 850 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri. 2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l’Autorità disciplina ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare: a) il valore del combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata e l’eventuale riconoscimento dei contributi di cui agli articolo 5 e 6, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 28 del decreto legge 91/2014; b) ove occorra, le caratteristiche dei sistemi di misura dell’energia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e 8 delle protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuità del servizio elettrico; c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le modalità con le quali il gestore, con riferimento agli impianti realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e al ritiro dell’energia prodotta, e, in tutti i casi, assicura l’utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, anche ricorrendo all’integrazione di sistemi di accumulo, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; d) le modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti a fonti rinnovabili realizzati ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il gestore, compensabile su base triennale; e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del provvedimento stesso, l’aggiornamento del ritiro dedicato nonché, coerentemente con la lettera d), dello scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore e la conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse; f) la remunerazione dei gestori conseguente allo svolgimento delle attività da essi svolte per le finalità di cui al presente decreto. 3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nel caso in cui un’isola di cui all’allegato 1 venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di cui al presente decreto viene riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell’interconnessione, comunicata da Terna all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica.

Art. 5 (Promozione dell’ammodernamento delle reti elettriche isolane) 1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 2, comma 4, nonché per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonché di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero dello sviluppo economico, all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla regione e ai comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale: a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali all’installazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche mediante ricorso a sistemi di accumulo dell’energia elettrica; b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale; c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4. 9 2. Entro il 31 dicembre 2018, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di RSE, provvede alla verifica della congruità tecnica ed economica dei programmi, dandone comunicazione ai singoli gestori e alle autorità nazionali di gestione dei programmi di sostegno, indicate dai gestori, di cui al comma 1, lettera c). I soggetti destinatari del programma di cui al comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere alla predetta Autorità le proprie osservazioni.

 Art. 6 (Progetti integrati innovativi) 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, anche allo scopo di definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 4, nelle isole di cui all’allegato 1 è promossa la realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1 almeno dei seguenti valori; a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000 MWh; b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a 5000 MWh; d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh. 2. Fatto salvo il comma 8, sono titolati alla presentazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse di cui all’allegato 1, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i comuni interessati, e privati. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita l’Autorità, stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le relative modalità di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonché le spese ammissibili e le modalità di consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri: a) incremento della percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1, mediante impiego di fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica; b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con particolare riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite l’impiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull’isola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart distribution system; c) costo specifico del progetto in rapporto al grado di riduzione della produzione elettrica annua di energia elettrica da fonti convenzionali; d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5; e) replicabilità su altri sistemi isolani; f) stato di maturità del progetto in termini di procedimenti autorizzativi e di condivisione del progetto da parte dell’amministrazione locale, attestata da accordi con l’amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale; 10 g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti in aree da riqualificare o già destinate ad attività produttive; h) minori tempi di realizzazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, la regione e i comuni interessati, provvede alla selezione dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di cui al comma 3. Può essere valutata l’ammissione anche di ulteriori progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono i primi due progetti selezionati, ove ciò non comporti aggravi tariffari aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5. 5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1 è concesso un contributo in conto capitale, a valere sulla componente UC4 delle tariffe elettriche , limitatamente alle spese connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalità di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini di disseminazione dei risultati. 6. Restano fermi, per le isole sulle quali si procede alla realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui all’articolo 2. 7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle attività e i risultati conseguiti ai sensi del presente articolo, utili per l’integrazione nella relazione di cui all’articolo 8, comma 3. 8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di cui all’allegato 1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale

 Art. 7 (Cumulabilità degli incentivi) 1. La remunerazione di cui all’articolo 4 non è cumulabile con altri incentivi nazionali in conto energia. Resta fermo il diritto di accesso agli incentivi nazionali e locali per l’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico), fatta eccezione per gli incentivi al solare termico e alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che sono alternativi alla remunerazione di cui al presente decreto. 2. I contributi in conto capitale per i progetti integrati innovativi di cui all’articolo 6 sono cumulabili con finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai comuni, nel rispetto dei criteri inerenti le spese ammissibili e le modalità di consuntivazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 6, purché il totale dei contributi non superi l’80% della spesa ammissibile consuntivata.

Art. 8 (Disposizioni varie) 1. Per l’insieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all’articolo 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 11 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Per gli anni successivi al 2021, il Ministero valuta se richiedere l’aggiornamento della deroga sulla base delle opere di interconnessione approvate nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonché sulla base dei Piani di sviluppo delle reti di distribuzione, e tenuto conto del rapporto di cui al comma 3. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018, i gestori trasmettono al Gse e ai comuni interessati una relazione con descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza. 3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2, nonché delle informazione di cui all’articolo 6, comma 7, e di ogni altro dato nella propria disponibilità, il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico, all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. 4. Le risorse per l’applicazione degli articoli 4 e 6 trovano copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra quelli indicati all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tali casi, è sufficiente trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se prevista dal regolamento urbanistico dello stesso comune. Si applicano altresì i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008.

Art. 9 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 febbraio 2017

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