Il Sole 24 Ore la considera una "rivoluzione operativa".
In effetti, la nuova normativa in campo Iva sulle lavorazioni entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 impone alle imprese un ripensamento del proprio modus operandi.
Dal nuovo anno, per la tassazione, si dovrà fare riferimento alla regola della committenza e non più a quella del luogo di esecuzione della prestazione. E ciò significa, in buona sostanza, che una lavorazione effettuata da un operatore italiano a favore di un committente soggetto passivo comunitario sarà sempre fuori campo Iva nel nostro Paese, anche se al termine della prestazione il bene verrà ceduto in Italia.
Due i nodi principali che si accompagnano alle nuove disposizioni, le quali recepiscono la direttiva 2008/8/Ce.
Anzitutto gli operatori interni che lavoreranno per conto di committenti comunitari dovranno osservare obblighi Intrastat più gravosi, essendo costretti a compilare sia la modulistica annessa alla mobilitazione dei beni che il modello relativo al servizio reso.
In secondo luogo, le prestazioni in questione, quando effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, non daranno più diritto ai plafond e potrebbero far sorgere una doppia imposizione legata alla necessità di dichiarare i prodotti in dogana e di fatturare il servizio in reverse charge.
Nel caso di cessione interna del bene in lavorazione, inoltre, non è ben chiaro come le imprese si dovranno districare tra l’obbligo di assolvere l’imposta in reverse charge e la necessità di perfezionare l’acquisto intracomunitario in Italia. Se viceversa il soggetto committente è italiano, sarà questi a dover auto-fatturare la lavorazione (in quanto territorialmente rilevante in Italia), a prescindere dal fatto che il bene sia ceduto – o permanga – laddove è stata eseguita la prestazione, e sarà questi a dover compilare il modello Intra2-Quater, a fronte del servizio ricevuto.
E’ facile prevedere che la scelta di inibire l’attitudine delle suddette prestazioni a conferire lo status di esportatore abituale e a maturare plafond per gli acquisti senza applicazione dell’Iva penalizzerà le imprese italiane, che potranno recuperare l’Iva subita in rivalsa solo attraverso le ordinarie modalità di rimborso, con relativi disagi in termini di tempi e di costi.
Fonte: www.studiolegalemartelli.eu
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