Buona sera a tutti.
Dopo una lunga pausa estiva siamo tornati più carichi che mai con le novità sul mondo del “non profit” (ormai pare sia stato sostituito a “no profit” e quindi d'ora in poi lo chiameremo in questo modo).
Di seguito le nuove disposizioni del codice della strada.
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Legge 29 luglio 2010 n° 120.
Il nuovo codice della strada, oltre ai taxi e parificati, prevede che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n° 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
La risoluzione n° 356/E del 14 novembre 2002 riportava quanto segue: “Si segnala al riguardo che qualora l'ente che concede l'utilizzo del proprio marchio sia ONLUS, detta attività (a meno che non rientri nelle condizioni e limiti previsti all'art. 108, comma 2-bis lett. a) del TUIR) dovrebbe ritenersi ad essa non consentita, pena la perdita della qualifica di ONLUS......L'operazione in argomento non sembra configurabile quale attività connessa ove si consideri che la norma (Decreto Legislativo 460/1997) qualifica tali attività analoghe a quelle istituzionali e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.” Lo stesso vale per le ONLUS di diritto.
Il Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento.
Si tratta quindi di una norma che in qualche modo ci porta a rivedere la precedente impostazione che vietava alle ONLUS di esercitare qualsiasi forma di pubblicità.
Ringrazio tutti per l'attenzione, ricordandoVi che siamo a disposizione per qualsiasi domanda.
Dopo una lunga pausa estiva siamo tornati più carichi che mai con le novità sul mondo del “non profit” (ormai pare sia stato sostituito a “no profit” e quindi d'ora in poi lo chiameremo in questo modo).
Di seguito le nuove disposizioni del codice della strada.
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Legge 29 luglio 2010 n° 120.
Il nuovo codice della strada, oltre ai taxi e parificati, prevede che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n° 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
La risoluzione n° 356/E del 14 novembre 2002 riportava quanto segue: “Si segnala al riguardo che qualora l'ente che concede l'utilizzo del proprio marchio sia ONLUS, detta attività (a meno che non rientri nelle condizioni e limiti previsti all'art. 108, comma 2-bis lett. a) del TUIR) dovrebbe ritenersi ad essa non consentita, pena la perdita della qualifica di ONLUS......L'operazione in argomento non sembra configurabile quale attività connessa ove si consideri che la norma (Decreto Legislativo 460/1997) qualifica tali attività analoghe a quelle istituzionali e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.” Lo stesso vale per le ONLUS di diritto.
Il Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento.
Si tratta quindi di una norma che in qualche modo ci porta a rivedere la precedente impostazione che vietava alle ONLUS di esercitare qualsiasi forma di pubblicità.
Ringrazio tutti per l'attenzione, ricordandoVi che siamo a disposizione per qualsiasi domanda.
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