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Per la categoria di disabili che hanno una parziale limitazione fisica, l'adattamento della macchina per disabile è un requisito necessario per ottenere tutte le agevolazioni (IVA, Irpef, esenzione dal bollo e esenzione dall'imposta di trascrizione al P.R.A.).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione; possono consistere in modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di accedervi.
Ecco alcuni esempi di adattamenti alla carrozzeria utili allo scopo:
a) pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
b) scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
e) braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
d) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
e) sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
f) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); g) sportello scorrevole.
Gli adattamenti devono costituire una variazione permanente del veicolo. Pertanto, non è considerata "adattamento" l'applicazione di semplici accessori con funzione di "optional','ovvero l'installazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera "adattata" l'auto munita di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione Medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.
lunedì, ottobre 18, 2010
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