martedì, gennaio 25, 2011

Assicurazioni Online: Confronta Prezzi: Quali sono gli obblighi di ogni Compagnia di Assicurazioni

Assicurazioni Online: Confronta Prezzi: Quali sono gli obblighi di ogni Compagnia di Assicurazioni

Questi sono gli obblighi di Legge per ogni Compagnia di Assicurazioni:

  1. Ogni Compagnia di Assicurazioni ha l'obbligo di accettare la richiesta di copertura inoltrata per assicurare un veicolo. La stessa, al pari dell'assicurato, può recedere dal contratto di assicurazione mediante disdetta nei tempi e modi previsti dalla legge, ma tuttavia è obbligata ad accollarsi il rischio di copertura, se l'assicurato richiede nuovamente alla stessa di assicurarsi.
  2. Non possono essere fatte nessun tipo di condizionamenti all'assicurato ovvero la Compagnia di Assicurazioni non può chiedere di sottoscrivere una ulteriore copertura o polizza di qualsiasi altro tipo per il rilascio della stessa polizza R.C. auto.
  3. Ogni Compagnia di Assicurazione ha l'obbligo di rilasciare entro 5 giorni dal pagamento della stessa polizza R.C. auto il tagliando o contrassegno assicurativo del premio pattuito.
  4. Ogni Compagnia di Assicurazione ha l'obbligo, entro 30gg dalla scadenza, di trasmettere all'assicurato l'attestato di rischio al domicilio dello stesso, unitamente alla comunicazione della disdetta comprese le sue modalità o tutte le stesse riguardanti il rinnovo. Tale comunicazione deve essere trasmessa anche per le polizze tacitamente rinnovate e per qualunque canale di vendita utilizzato per la stipula contrattuale.
  5. Ogni Compagnia di Assicurazione ha l'obbligo del rimborso all'assicurato con una quota pari alla parte di premio non goduta nel caso in cui il veicolo venga demolito o in caso di furto, fatto salvo il caso di trasferimento della garanzia R.C. Auto, su altro veicolo.

NB: E' bene sapere che se la Compagnia di Assicurazioni non provvede a trasmettere la prescritta comunicazione, contenente l'attestato di rischio e le informazioni sul premio ( o tale comunicazione sia pervenuta tardivamente), la Circolare ISVAP n. 235 del Gennaio 1995, stabilisce che il contratto in corso debba essere rinnovato al precedente premio di tariffa. E' anche bene sapere che in caso di disdetta, la garanzia assicurativa non opera nel periodo successivo (quindici giorni) alla scadenza del contratto.

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