Prestiti protestati: ottenere la cancellazione dal registro dei protestati è spesso una pratica difficile da raggiungere nell’applicazione, ma molto semplice nella sua esecuzione. Una delle motivazioni per le quali si può raggiungere tale traguardo è la cancellazione per riabilitazione. Essa è disciplinata dalla legge n° 235 del 2002 e riguarda, testualmente, lo stralcio della posizione del debitore dal Bollettino Ufficiale dei protesti. La riabilitazione avviene dopo che il protestato ottiene la riabilitazione dal presidente del Tribunale di competenza.
Tutto ciò avviene in base alla legge antiusura e attraverso la presentazione di adeguata documentazione relativa alla richiesta di riabilitazione. In quale caso quest’ultima può essere richiesta dal debitore? Ovviamente pagando tutti i titoli che hanno generato il protesto, anche in caso di protesti di cambiali o vaglia cambiari pagati oltre il termine dei 12 mesi.
Sono due i passaggi chiave da effettuare: l’ottenimento della riabilitazione da parte del Tribunale e la cancellazione del protesto da parte della Camera di Commercio di competenza. Quest’ultima fase è strettamente legata alla prima. Ovviamente, va sottolineato, la cancellazione è possibile solo se non si sono avuti altri protesti. Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, quest’ultimo va presentato al presidente della Camera di Commercio di appartenenza, richiedendo istanza di cancellazione dal registro.
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