Le Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture di tipo
extra-ospedaliere, che fanno parte dei servizi territoriali di primo livello, accolgono
persone disabili, non curabili a domicilio, affette da patologie neurologiche e
psichiatriche ormai stabilizzate. Come prevede il Legislatore, le RSA sono
finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie e soprattutto recupero
funzionale e sociale, tant’è che l’obiettivo primario è la massima
realizzazione dell’integrazione dell’individuo disabile, attraverso interventi
sociali e sanitari, la creazione di un ambiente familiare tra persone e ospiti,
frequentazione di luoghi pubblici per creare relazioni interpersonali, il coinvolgimento
della famiglia del paziente in tutte le attività svolte, la formazione e
l’aggiornamento del personale per il raggiungimento degli obiettivi.
“Per
effetto del DPR 24/05/2010, relativo alla riorganizzazione per soggetti fragili
– spiega l’avv. Corrado Labisi, rappresentante legale dell’Istituto Medico
Psico-pedagogico “Lucia Mangano” – i tempi di permanenza nelle RSA non possono
superare i 12 mesi consecutivi, per cui nel caso della RSA “Lucia Mangano” per
tutti i soggetti non è stata più concessa l’autorizzazione alla prosecuzione
del trattamento in regime di ricovero, prevedendosi per gli stessi, in base al
succitato Decreto, il trasferimento in altre strutture socio-sanitarie idonee a
garantire una continuità del percorso terapeutico intrapreso.
“A questo
punto sorge spontanea una domanda – continua – quali saranno le conseguenze a
cui questi soggetti, psichicamente ed emotivamente fragili, andranno incontro
una volta trasferiti coattivamente (senza l’assenso dei familiari o di chi ne
esercita la tutela), in altra, o peggio ancora, in altre strutture
assistenziali, ovvero case protette?”
Dai dati
riportati in letteratura e dall’esperienza clinica quotidiana è accertato che
lo spostamento da un luogo in cui si è vissuto, intrecciando una serie di
relazioni umane, sociali ed affettivamente significative, ad un nuovo contesto
socio-ambientale estraneo, può essere causa diretta, specie nei soggetti
psichicamente ed emotivamente fragili, del riacutizzarsi di una patologia
stabilizzata da tempo; può sviluppare una sintomatologia depressiva da
abbandono o da sradicamento; può portare all’isolamento e alla chiusura
relazionale; può causare una regressione repentina e irreversibile nel quadro
cognitivo, delle autonomie e delle funzioni adattive conquistate.
Esso quindi
non rappresenta una “soluzione assistenziale appropriata a garantire la
continuità del percorso di cura dei soggetti dimessi” ma, al contrario,
costituisce un evento fortemente destabilizzante e mal adattivo in un sistema
famiglia quale quello della RSA “Lucia Mangano”, dove da anni i soggetti hanno
raggiunto un armonico equilibrio affettivo e un alto grado di adattamento
comportamentale, sociale e personale.
“Purtroppo
per effetto del D.P.R. del 24/05/2010 a firma dell’Assessore alla Sanità dott.
Massimo Russo – conclude l’avv. Labisi – il futuro delle persone da noi
assistite, viene vanificato poiché non è stata più concessa l’autorizzazione
alla prosecuzione del trattamento in regime di ricovero, prevedendosi per gli
stessi, in base al menzionato decreto, il trasferimento in altre strutture
socio-sanitarie, per noi operatori del settore, non idonee a garantire la
continuità del percorso terapeutico intrapreso. Tutto ciò può definirsi un atto
politico criminale contro i soggetti deboli.”
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