Roma, 28 gennaio 2012 –
Con l’eliminazione della lettera g) dell’art. 34 del DLgs
196/2003 (“tenuta
di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza”)
contenuta nel Decreto Semplificazioni, il Governo ha eliminato dal
Codice privacy l’obbligo della stesura del DPS, Documento Programmatico sulla Sicurezza. Questo documento andava aggiornato
entro il 31 marzo di ogni anno e conteneva tutte le informazioni
sulla gestione della privacy in azienda. La mancanza di questo
documento comportava, in caso di controllo da parte degli organi
preposti, pesanti sanzioni anche di tipo penale.
Viene eliminato così un
adempimento che è stato sempre mal digerito da parte di tutte le
aziende, pubbliche amministrazioni, liberi professionisti o altro.
Il DPS costituiva di
fatto una radiografia di ciò che veniva fatto in termini di
protezione dei dati personali trattati in azienda ed era pertanto una
base di partenza nei controlli che venivano effettuati dalla Guardia
di Finanza.
In questa ottica e non
solo, il DPS era un importante documento perché valorizzava le
politiche in materia di privacy adottate dalle aziende e
rappresentava sicuramente un virtuosismo per le aziende che
seriamente prestano attenzione a queste problematiche.
Allora certo che aveva
un senso il DPS, visto con questa luce e non come un faldone di
pagine da produrre e valutato in base al peso, spesso spacciato così
dai cosiddetti “tipografi del DPS”.
Ci si chiede allora cosa
è rimasto. Sicuramente sono ancora valide tutte le altre regole
dell’art.34 dell’Allegato B, pertanto il Responsabile della
sicurezza dovrà sempre produrre un documento che attesti al Titolare
di aver messo in pratica in modo corretto tutte le misure di cui
all’art. 34, che si chiamerà DPS o in altro modo questo verrà
reso noto nelle prossime indicazioni derivanti dalla Direttiva
Europea.
Ecco cosa cambia. La
proposta della Commissione Europea per il nuovo Regolamento sulla
tutela dei dati personali sostituirà la direttiva 95/46/CE e a
differenza della direttiva, il Regolamento sarà legge direttamente
applicabile in ogni Stato membro, quindi anche in Italia. Sarà
sicuramente una rivoluzione che avrà un forte impatto sul Codice
Privacy e anche in Italia si dovranno quindi rispettare gli stessi
adempimenti del resto dei paesi membri.
Le aziende quindi,
seppur momentaneamente possono tirare un sospiro di sollievo per
l’abolizione del DPS, saranno sicuramente investite da adempimenti
molto più pesanti e onerosi. La documentazione richiesta sarà molto
più corposa così come saranno più pesanti le sanzioni previste.
Sarà prevista l’adozione di un vero modello organizzativo per la
tutela dei dati, con l’introduzione, ad esempio, del principio di
responsabilità (accountability). In concreto, saranno le aziende a
dover dimostrare la conformità del loro operato alle regole
comunitarie, in caso di controlli.
Anche le sanzioni infine
saranno molto più pensanti delle attuali, perché saranno
proporzionate in funzione del fatturato globale annuo dell’impresa.
Cosa fare in questo
tempo di transizione? Sicuramente le strutture più articolate non
potranno abbandonare quanto finora prodotto, ossia il DPS. Un’azienda
che esplica numerosi trattamenti come una banca, un’assicurazione,
un’azienda sanitaria, non potrà che esigere la redazione di un
documento che descriva dettagliatamente l’organizzazione e le
politiche di privacy adottate e che coincide nella logica con il DPS,
senza però rispondere ai criteri imposti dal Garante come l’elenco
degli elementi costitutivi indicati al punto 19 dell’Allegato B.
Il DPS potrà quindi
essere assunto come strumento per prevenire i reati legati al
trattamento illecito dei dati e pertanto potrà continuare ad essere
gestito per chi ha già investito finora, in attesa di percepire il
nuovo Regolamento della Commissione Europea.
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