venerdì, marzo 16, 2012

13/03/2012 FIRMATA UNA RISOLUZIONE IN 7A COMMISSIONE CAMERA SUGLI ITP


Stimate/i colleghi ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) si cita e si referenzia l’atto di indirizzo al governo (Risoluzione [link al significato]) firmata e depositata in 7a Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) e presentata da 4 deputati del gruppo parlamentare alla Camera FLPTP (Fututro e Libertà Per il Terzo Polo) per seguire questo atto.
Ricordiamo ai colleghi che questo blog ha inviato ai 16 gruppi parlamentari istanza di revisione del comma 81 art. 4 legge 183/11 come da url e per questo ed altri atti passati e futuriti chiede una donazione puoi seguire l’andamento delle donazioni da [LINK]
Si ricorda ai colleghi che sono state presentate altre 2 azioni parlamentari simili
16/12/2011 depositata interrogazione a risposta nella 7ma Commissione utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici per l’apprendimento laboratoriale e delle tecnologie
N. ATTO: 7/00807
Scrivi ai deputati presentatori per sapere lo stato di questo atto

Link alla fonte camera dei deputati

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00807

Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 603 del 13/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRANATA BENEDETTO FABIO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO
Data firma: 13/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
DI BIAGIO ALDOFUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO13/03/2012
BARBARO CLAUDIOFUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO13/03/2012
MURO LUIGIFUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO13/03/2012
Commissione assegnataria
Stato iter:
IN CORSO
Atto CameraRisoluzione in Commissione 7-00807
presentata da
BENEDETTO FABIO GRANATA
martedì 13 marzo 2012, seduta n.603
La Commissione VII,premesso che:il decreto legislativo n. 1277 del 1948 introduce nel comparto dell’istruzione italiano il profilo dell’insegnante tecnico pratico (ITP) il cui titolo di accesso all’insegnamento è il diploma quinquennale;ai sensi dell’articolo 5 della legge 124 del 1999 viene riconosciuta al profilo dell’insegnante tecnico pratico piena autonomia e completa priorità di voto sia in sede di valutazione sia nelle operazioni di scrutinio, dotando lo stesso di registro personale, al pari degli altri docenti;al profilo dell’insegnante tecnico pratico viene affidata la responsabilità di conduzione delle attività di laboratorio nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dapprima in piena autonomia e successivamente, con ore parziali, in compresenza riconoscendogli, giuridicamente ed economicamente, il ruolo e la dignità di «docente»;le attività didattiche cosiddette «tecnico-pratiche», ancorché in compresenza, si svolgono nei laboratori alla presenza di un assistente tecnico di laboratorio che non appartiene al profilo docente ma al personale ATA, al quale spetta di provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nonché al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, mentre la conduzione dell’attività didattica è esclusiva competenza dell’insegnante tecnico pratico nella sua funzione e ruolo di docente;il profilo di insegnante tecnico pratico opera in sinergia, e mai in subordine né gerarchico né funzionale, col docente teorico, condividendo, insieme, strumenti, criteri ed obiettivi sia didattici che valutativi;l’insegnante tecnico pratico in virtù dei livelli operativi succitati, si configura come un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell’assistente di cattedra soppressa fin dal 1999, o con quella dell’assistente tecnico, appartenente al ruolo ATA (ausiliari, tecnici, amministrativi);agli aspetti suindicati si aggiunge il portato dei regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati in data 15 marzo 2010, che ha comportato una riduzione del quadro orario delle ore di laboratorio determinando dei riflessi critici in capo a questa categoria di insegnanti con la conseguenza di condizionare notevoli esuberi nel personale di ruolo e precludendo ogni possibilità di accesso ai docenti della tabella C, che da anni vengono arruolati con contratto a tempo determinato;il riordino del sistema dell’istruzione secondaria superiore ha previsto che gli istituti professionali, così come gli istituti tecnici e i licei, possano rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore ai termine di un percorso di 5 anni; in questo scenario ciascuna regione ha definito un nuovo sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP), al fine di consentire agli studenti di conseguire una qualifica professionale in un percorso triennale;il suindicato istruzione e formazione professionale in alcune realtà territoriali risulta inefficace ai fini di una svolta significativa dell’attività di laboratorio atta a salvaguardare il ruolo e la dignità degli insegnanti tecnico pratici;
è opportuno evidenziate che la ricollocazione del personale a classe di concorso in esubero, appartenente a tale categoria negli uffici tecnici previsti nell’istruzione tecnica e professionale, ai sensi della circolare ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011 avente ad oggetto «Anno scolastico 2011/2012 adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto», non è sufficiente a garantire e salvaguardare il posto di lavoro;
ai sensi del comma 81 dell’articolo 4 della legge n. 183 del 2011 è previsto che «negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico» declassando, di fatto, tale figura professionale indirizzandola verso un’area e un profilo che non gli compete e in evidente conflitto con lo stato giuridico dell’insegnante tecnico pratico, la cui funzione docente è ampiamente declamata nei riferimenti normativi citati in premessa;
alla suindicata criticità si aggiungono le incertezze in capo alla medesima categoria alimentate dalla mancata definizione di disposizioni che riconoscano l’accesso al tirocinio formativo attivo, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per gli insegnanti tecnico pratici non abilitati ancorché in possesso di titoli di servizio atti a comprovare l’esperienza maturata nell’insegnamento ed inseriti in III fascia d’istituto,
impegna il Governo:
a consentire, attraverso specifiche iniziative, anche normative, il mantenimento e l’estensione degli incarichi in compresenza presso tutti gli istituti con indirizzi liceali, professionali e dell’istruzione e formazione tecnica superiore, anche mantenendo le risorse di organico funzionale nella scuola di titolarità;
ad adottare iniziative atte ad estendere l’obbligatorietà dell’Ufficio tecnico negli indirizzi per i quali tale obbligo non sussiste;
promuovere l’abrogazione del comma 81 dell’articolo 4 della legge n. 183 del 2011 il cui portato ad avviso dei firmatari del presente atto mortifica l’intera categoria dei docenti insegnanti tecnico-pratici, e mantiene dei profili di dubbia legittimità giuridica;
a predisporre ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare le problematiche afferenti ai docenti tecnico-pratici non abilitati per i quali non è stato ancora previsto nessun percorso abilitante e a intervenire sulle modalità di accesso al tirocinio, prevedendo un accesso diretto allo stesso per quei docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati di istituti e scuole magistrali (operativi presso la scuola dell’infanzia e primaria), considerati privi di abilitazione, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.
(7-00807)
«Granata, Di Biagio, Barbaro, Muro».

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