venerdì, aprile 13, 2012

Nuovi vantaggi per le imprese che vendono fabbricati

L’art. 19 bis 1 lett. I del Dpr 633 del 1972 stabilisce che non è consentito la detrazione dell’iva in merito all’acquisto, manutenzione, locazione oppure il recupero di fabbricati o  porzioni di essi ad uso abitativo, ad eccezione che l’impresa non abbia come oggetto principale la costruzione nel settore immobiliare bologna. Tale divieto in sostanza non produce squilibri allorché l’impresa effettui esclusivamente operazioni esenti. Il discorso cambia qualora l’impresa effettui  operazioni imponibili come ad esempio la cessione di fabbricati strumentali per natura; l’imposta ammessa in detrazione deve essere determinata attraverso il meccanismo generale previsto dall’art. 19 comma 5 del dpr 633 del 1972. Tuttavia l’impresa  andrà incontro a una penalizzazione, ovvero, non potrà portare l’iva in detrazione. A tale penalizzazione supplisce ora il dettato dell’art. 57 del dl n. 1 del 2012 convertito in legge n. 27 del 2012. La nuova disciplina modifica l’art. 36 e permette anche alle imprese che vendono fabbricati sia in regime di esenzione che di imponibilità la facoltà di applicare separatamente  l’imposta nei due settori nell’ambito dell’attività di compravendita immobiliare. In questo modo l’impresa tratterà in maniera differente le operazioni esenti da quelle imponibili, non applicando il criterio del pro rata considerando come totalmente indetraibile l’imposta in merito alle transazioni esenti e totalmente detraibile l’operazione inerente il settore imponibile. Per ulteriori informazioni bilocale bologna

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