Il pagamento IMU presenta alcune importanti differenze rispetto a quello dell’Ici, sia per quanto concerne il calcolo della base imponibile sia per quanto riguarda le scadenze.
Relativamente al primo punto, ovvero il calcolo di quanto versare, la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili, precisando che per i fabbricati accatastati è necessario partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, applicando poi a questo valore il rispettivo moltiplicatore, vale a dire:
· 160 per la categoria A, C/2, C/6, C/7
· 140 per la categoria B, C/3, C/4 e C/5
· 80 per le categorie A/10 e D/5
· 60 per gli immobili D
· 55 per la categoria C/1
E’ chiaro, tuttavia, che non tutti gli immobili seguiranno i criteri sopra indicati, in quanto per i fabbricati appartenenti alla categoria D non iscritti al catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzabili,
Per quanto concerne le aree fabbricabili sarà invece necessario partire dai valori di mercato, valori che a loro volta sono calcolati sulla base di precisi parametri legali e facendo riferimento ai valori medi determinati dai singoli Comuni. Per quanto attiene i terreni occorrerà considerare il reddito rivalutato del 25% e moltiplicato per i nuovi coefficienti che sono 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli e 135 per gli altri soggetti.
Per quanto attiene le aliquote sono previste una base e una ordinaria; l’aliquota ordinaria è dello 0.76%, mentre l’aliquota ridotta dello 0.4% è prevista per le abitazioni principali.
Infine il pagamento IMU seguirà diverse scadenze a seconda dell’immobile oggetto di imposta.
Per le abitazioni principali il pagamento può essere effettuato in tre rate, per gli altri immobili il pagamento IMU è previsto in due tranche.
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