Con l'arrivo dell' articolo 1della Legge 120/2012 , vige l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.
La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.
Per effetto della nuova previsione normativa ed ai sensi dell'Art. 6, comma 4° lettera "e", l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto.
L'ordinanza deve essere resa nota con il segnale - Art. 122 Reg. Codice della Strada che obbliga a circolare, dal punto di installazione, con catene da neve o pneumatici invernali.
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato (multa che va da Euro 80 a Euro 318 ) .
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S ( ordinare ai veicoli non muniti di mezzi antisdrucciolevoli di non proseguire la marcia ) e per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza dì neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico ( ordinare ai conducenti di abbandonare l'autostrada con la necessaria assistenza).
La nuova norma per le catene da neve si applica, secondo codice della strada, ai veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto passeggeri fino a otto posti più conducente), N1 (veicoli per trasporto merce con massa non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa fino a 0,75 tonnellate) e O2 (rimorchi con massa oltre le 0,75 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate).
Secondo la nuova normativa, i dispositivi supplementari di aderenza devono essere costruiti a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore .
I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 sono ammessi all'uso in Italia.
Il decreto specifica però che fino al 31 marzo del 2013 sarà ancora possibile commerciare e acquistare catene con marchio DM 13.3.2002. Questa norma, comunque, verrà definitivamente abrogata a partire dal 1 aprile 2013, quindi per allora sarà necessario aver esaurito tutte le scorte di catene risalenti alla precedente regolamentazione, dato che queste non potranno più essere vendute.
Per essere considerati pneumatici invernali, le gomme devono necessariamente essere contraddistinte dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S. Solo pneumatici invernali MS ( mud e snow - fango e neve) possono essere considerati equivalenti alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli obblighi di legge.
I pneumatici invernali presentano anche un simbolo rappresentante un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, simbolo denominato "snowflake".
Questo simbolo indica che la gomma è un pneumatico WINTER , segue la normativa richiesta dal mercato USA e non e' indispensabile per la regolarità in Italia del pneumatico.
Con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, sono state fornite, tra l’altro, indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.
In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H – 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
domenica, settembre 01, 2013
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