martedì, agosto 18, 2020

Cos'è un accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche e quando serve

 Accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche: che cos'è, e quando serve 

L'imprenditore moderno può agire in diversi modi per andare a risolvere la propria crisi d'impresa, facendolo in maniera negoziata. Tra le diverse strade disponibili esiste sicuramente quella chiamata Accordo di ristrutturazione dei debiti mediante l'aiuto delle banche, e viene spesso - ed erroneamente - accumunata al concordato preventivo. In questo articolo andremo a scoprire che cos'è un accordo di ristrutturazione del debiti con le banche e quando serve utilizzarlo.

Accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche: che cos'è

Quando si parla di accordi di ristrutturazione si intende una tipologia particolare di rapporto che si instaura solitamente con istituti privati, come le banche, dove sarà possibile negoziare la risoluzione della crisi che colpisce un imprenditore. Si potrebbe definire, dunque, come una procedura preconcorsuale per la gestione della crisi d'impresa: in questo modo, l'imprenditore può accedere a questa tipologia di accordo per provare a risanare (ristrutturare) la propria esposizione a livello debitorio. 

Disciplinato dall'articolo 182 bis l.f., l'accordo di ristrutturazione del debito prevede che l'imprenditore, laddove si trovi in stato di crisi, e successivamente all'aver depositato la documentazione necessaria, potrà effettuare degli accordi privatistici con dei creditori (le banche, in questo caso) che dovranno rappresentare però almeno il 60% della passività.

I presupposti necessari per poter avviare l'accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche

Per poter accedere a questo particolare accordo, dovranno esserci necessariamente due presupposti fondamentali: il primo, è il presupposto oggettivo, ossia lo stato di crisi dell'imprenditore che preveda una difficoltosa situazione economica e finanziaria, oltre che lo stato di insolvenza; il secondo presupposto, invece, è il presupposto soggettivo, ossia che l'imprenditore dovrà per forza rientrare in specifica categorie, tra cui l'essere fallibile, ossia essendo imprenditore commerciante escludendo gli enti pubblici, un imprenditore agricolo con particolare deroga d'accesso che gli consente di poter rientrare in tra i fallibili, oppure un imprenditore che sia in possesso dei requisiti tali che possano farlo accedere alle procedure di amministrazione straordinaria. 

L'obiettivo finale di questo accordo è certamente quello di poter far superare la crisi all'impresa, oltre che tutelare il suo valore economico e il complesso aziendale: anche gli interventi di ristrutturazione sono ideati per la prosecuzione stessa dell'azienda. L'accordo con il creditore - banca, ricordiamo che dovrà rappresentare almeno il 60% della passività - verrà costituito con un unico contratto che preveda diversi accordi, e dovrà essere fatto mediante l'uso di una scrittura autenticata e privata. 

Una volta ottenuta l'omologazione, l'imprenditore debitore dovrà mettere in essere le azioni concordate con la banca: questo accordo dovrà poi essere costantemente monitorato da un soggetto specifico all'interno dell'impresa, oppure da un terzo soggetto, per poter valutare e individuare correttamente i diversi step e obiettivi che si dovranno raggiungere, evitando errori oppure scostamenti dai piani studiati.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere gli obiettivi preposti, ossia seguire il piano originario di ristrutturazione, sarà possibile affrontare questa problematica attraverso l'utilizzo di uno strumento diverso, ossia la modifica dell'accordo iniziale rendendola una nuova omologazione vera e propria.

Le diverse nature dell'accordo di ristrutturazione del debito

Seppur l'accordo di ristrutturazione del debito sia già di natura privatistica, con il nuovo codice della crisi di impresa sono state introdotte tre diversi tipi di accordi di ristrutturazione: quello standard, l'agevolato e quello ad efficacia estesa. 

Con l'accordo standard, si avrà una tipologia di accordo praticamente identico a quello più classico articolato dall'articolo 182 bis; l'accordo agevolato, invece, prevede alcune novità rispetto allo standard, ossia più semplificato con una percentuale solamente del 30% anziché del 60% dei creditori, senza nessuna moratoria nel pagamento dei crediti estranei previsti dagli accordi e con la rinuncia alle misure protettive temporanee; l'accordo ad efficacia estesa, invece, è simile allo standard ma prevede una portata soggettiva amplificata poiché riguarderà anche dei creditori non finanziari.

Grazie all'accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche, sarà possibile per l'imprenditore in crisi riprendere in mano la propria azienda e avviarla nuovamente a una vita attiva e prospera, e ciò sarà possibile mediante l'aiuto di istituti privati, come le banche, che potranno fornire un aiuto concreto all'impresa per rimettersi in piedi e tornare più forte di prima.        

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