sabato, gennaio 02, 2010

Caso di illegittimità Costituzionale Regione Emilia-Romagna

E molto interessante questa sentenza della Corte Costituzionale che riporta evidenti contrasti tra legislatori nazionale e regionali riguardo la definizione dell'abilitazione e dell'esercizio delle professioni turistiche.Per maggiori chiarimenti concernenti le professioni turistiche, ti invito a consultare sempre il testo regionale in materia turistica e di conoscere anche quello delle regioni che, grazie ad un'applicazione più scrupolosa della legge nazionale, ti consentono di accedere per esempio all'abilitazione professionale che ti autorizza comunque su tutto il territorio nazionale senza nessun vincolo.
SENTENZA N. 271 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA (n.271/2009) nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico)
(...) Secondo il ricorrente, nonostante la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di «turismo», come stabilito dall’art. 117, quarto comma, Cost., il settore delle professioni turistiche rientra nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che, per garantirne l’uniformità normativa su tutto il territorio nazionale, rientrano nella competenza esclusiva statale la disciplina e l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche, tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle medesime.
Aggiunge il ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede, da un lato, che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» (art. 1, comma 3), e, dall’altro, che «la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma 2).
Pertanto, in base all’ampia configurazione che della suddetta materia è stata data dalla Corte costituzionale, a giudizio del ricorrente, è inevitabile l’attrazione in essa anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratto dalla competenza residuale regionale in materia di turismo.
Ne consegue che la Regione è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, al quale spettano l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Continua...

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