mercoledì, marzo 07, 2012

Regime dei minimi 2012, ecco cos’è e come funziona

Il regime dei minimi 2012 rappresenta sicuramente uno degli aspetti più importanti delle riforme del Governo Monti. Il regime agevolato, da quest’anno, permetterà l’accesso ad un numero ristretto di contribuenti, per i quali è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%. Il regime agevolato è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) per ridurre il carico tributario dei piccoli contribuenti: il regime semplificato prevede l’esenzione dal versamento dell’Irpef e delle relative aliquote regionali e comunali, dell’Iva e dell’Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata, scesa dal 20% al 5%, sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese affrontate, secondo il cosiddetto “principio di cassa”.
Il regime dei contribuenti minimi era stato pensato per quei soggetti, come artigiani, tecnici o persone giovani, la cui attività professionale o d’impresa, rientrasse nella nozione di piccola attività.
La riforma è stata elaborata con lo scopo di agevolare la creazione di nuove attività da parte di giovani o di coloro che perdono il lavoro, nonché ridurre i costi e le pratiche amministrative delle PMI italiane.
Per coloro che rientrano fra i “nuovi minimi” è previsto il regime fiscale più conveniente d’Europa ossia un’aliquota sostitutiva del 5% da applicare sul reddito, ottenuto dalla differenza tra ricavi o compensi e spese, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Anche i contributi previdenziali possono essere dedotti per intero dal reddito, ed è ammessa la compensazione di perdite riportate dagli anni precedenti. Si può usufruire del regime dei minimi 2012 per 5 anni, tuttavia, per i contribuenti di età inferiore a 35 anni, è prevista un’estensione per cui sarà possibile continuare ad applicare il regime oltre il quinquennio e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Il nuovo regime dei minimi è applicabile a partire dal 1° gennaio 2012 per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (inevitabile, quindi, la fuoriuscita dal regime dei contribuenti che hanno avviato l’attività prima del 1° gennaio 2008) ed è rivolto alle persone che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Il regime, tuttavia, è applicabile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio attività ma, comunque, non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente.
Quello dei minimi è considerato come il regime naturale per i contribuenti che presumono di rispettare determinati requisiti . Se questi possono usufruire del regime, nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9) si dovrà barrare l’apposita casella relativa al regime. Per poter accedere al regime dei minimi 2012, occorre che l’attività d’impresa non costituisca una semplice continuazione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, non si deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Per permanere nel regime, invece, occorre che i ricavi e i compensi annui siano inferiori a 30.000 euro, non siano state sostenute spese per lavoratori dipendenti, esportazioni o acquisti di cespiti per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Coloro che usciranno dal regime dei minimi entreranno a far parte del regime degli ex minimi. Questi, continuano a conservare alcune delle maggiori semplificazioni dei minimi: sono infatti esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva (l’Iva dovrà essere versata in sede di dichiarazione annuale, entro il 16 marzo) nonché dall’Irap. Sono invece soggetti agli Studi di Settore, dovranno emettere le fatture, certificare i corrispettivi e conservare i documenti emessi e ricevuti. L’uscita dal regime degli ex minimi è prevista a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti originari per applicare il regime dei minimi. Chiaramente, si può liberamente optare per il regime ordinario, qualora ritenuto più favorevole di quello agevolato.

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