Le società di tutela del
credito sono quelle società che si occupano di recuperare per conto
di terzi – detti creditori – un credito legittimamente maturato,
agendo sul debitore affinché questi adempia i suoi obblighi. Per
raggiungere il proprio scopo tali società possono ricorrere a una
serie di interventi e attività nel rispetto dei diritti del
debitore. A seconda dell’entità e della gravità dell’insoluto,
le società per la tutela del credito possono intervenire per via
stragiudiziale o per via legale.
Nel primo caso le società
possono svolgere attività di recupero credito telefonico,
domiciliare o tramite comunicazioni epistolari. Se la società decide
di agire per le vie legali allora può servirsi di atti di citazione,
decreti ingiuntivi e tutti gli altri atti giudiziari previsti
dall’Ordinamento.
Vediamo più nel
dettaglio come si esplicita ciascuna azione di tutela/recupero
credito.
- Il contatto telefonico, o phone collection come viene detto nel gergo di settore, prevede che personale qualificato contatti telefonicamente il debitore per informarlo dello stato del suo debito e concordare un eventuale piano di rientro. Il personale addetto a tale attività deve agire sempre nel rispetto della sfera personale del debitore e nel rispetto della privacy e della deontologia professionale. Gli operatori, infatti, dopo essersi accertati con sicurezza che l’interlocutore sia esattamente la persona cercata devono qualificarsi e spiegare al debitore i motivi per cui è stato contattato. Una volta informato a proposito delle giuste pretese del creditore, dovrà essere edotto delle possibili conseguenze di una sua eventuale inadempienza. In nessun modo, però, l’operatore telefonico dovrà assumere un atteggiamento minaccioso o intimidatorio, non dovrà prospettare conseguenze mendaci o irreali, volte ad esercitare un’indebita pressione sul debitore. Le telefonate possono essere effettuate solo in giorni ed in orari prestabiliti e potranno essere reiterate solo in caso di risposte insufficienti o insoddisfacenti.
- La visita a domicilio può essere svolta – previa comunicazione – da agenti di tutela del credito autorizzati dalla procura competente. Tali agenti devono svolgere la loro visita nel rispetto della sfera personale e in modo da evitare situazioni che gli possano creare imbarazzo. Gli agenti di tutela del credito, dopo essersi accertati in merito all’identità del loro interlocutore ed essersi qualificati sono tenuti a informare il debitore dei motivi della visita e a prospettargli le conseguenze di una sua eventuale inadempienza. L’agente non può in nessun caso usare toni minacciosi o intimidatori, né prospettare al debitore conseguenze irreali o spropositate. In caso di pagamento l’agente deve rilasciare al debitore una regolare ricevuta intestata alla società di tutela del credito.
- Il recupero del credito può avvenire anche tramite contatto epistolare. La società di tutela del credito può inviare al debitore una lettera di sollecito, di diffida ad adempiere o di messa in mora. Tali comunicazioni hanno una doppia finalità: quella di informare il debitore dell’azione avviata nei suoi confronti e allo stesso tempo di presentare l’impresa di tutela del credito. Le lettere possono essere inviate via posta ordinaria, per raccomandata o tramite notifica da parte dell’ufficiale giudiziario. Le lettere e qualsiasi tipo di comunicazione devono essere inviate in busta chiusa, pinzate e non devono recare riferimenti espliciti al loro contenuto, in modo da non arrecare danno alla dignità del debitore. Il tono e i contenuti delle comunicazioni non devono essere minacciosi o mendaci. In generale le lettere di sollecito presentano il termine di 15 giorni per il pagamento del debito, mentre, gli avvisi di messa in mora hanno un termine di sette giorni. Le comunicazioni possono essere inoltrate anche per mezzo di posta elettronica con le stessere regole e gli stessi obblighi.
- L’azione legale rappresenta l’ultimo atto dell’attività di tutela del credito e prevede tutte le procedure previste dal Codice di Procedura Civile.
L’attività di tutela
del credito, dunque, può dirsi giusta ed eseguita in maniera
corretta solo quando ad essere tutelate sono entrambe le parti in
causa, ovvero, il creditore e il debitore.
Ufficio Stampa
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