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martedì, luglio 21, 2009

La riforma del processo civile punta sul Giudice di Pace

La riforma del codice di procedura civile introdotta con la legge n. 69/2009 ed entrata in vigore lo scorso 4 luglio ha apportato rilevanti modifiche all'assetto preesistente, al principale scopo di semplificare le procedure e velocizzare il processo civile, da sempre afflitto da problemi di durata incompatibili con il comune senso di giustizia e, conseguentemente, del tutto inaccettabili.
Oltre ad una semplificazione dei riti e all'ammissione di nuove tipologie di prova, la riforma ha provveduto a rivedere i confini della competenza del Giudice di Pace, una figura introdotta nell'ordinamento giudiziario con la specifica finalità di alleggerire l'ingolfamento dei tribunali assegnando le cause di minore rilevanza a questa figura di giudice monocratico. Dal 4 luglio 2009 rientrano nella competenza del GdP anche i contenziosi su interessi e accessori da ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali. La legge 69/09 ha infatti stabilito che "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.

È competente, qualunque ne sia il valore:

* per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
* per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
* per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
* per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali


La novità si applica unicamente alle cause insorte dopo l'entrata in vigore della legge, ed è bene ricordare che di fronte al GdP le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica solo se il valore della pratica non eccede i 516,44 euro.

fonte: Inaz

giovedì, luglio 09, 2009

RICORSO IN OPPOSIZIONE A MULTE PRESSO IL GIUDICE DI PACE

Hai ricevuto una multa ingiusta e non sai come contestarla?
La procedura da intraprendere è la seguente:
Occorre presentare presso il Giudice di Pace competente per zona, RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 L. 689/81, depositarlo presso la Cancelleria Civile adita entro 60 giorni dalla notifica della multa.
Il ricorso contro la multa va presentato in carta libera (niente marche da bollo) dalla persona stessa che ha ricevuto la contravvenzione munito di documento da presentare alla Cancelleria.
In caso in cui il multato non puo recarsi di persona presso il Giudice di pace può delegare o un avvocato oppure delegare una terza persona munito di delega.
Nel ricorso in Opposizione alla multa bisogna indicare: i dati personali del ricorrente, il suo codice fiscale e dati relativi alla multa e il motivo della contestazione della stessa.
Alla Cancelleria del Giudice di Pace va presentato il Ricorso in Opposizione ex art. 22 L. 689/81 in originale firmato dal ricorrente + 4 copie del ricorso stesso e in allegato la multa elevata in originale.