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venerdì, aprile 22, 2011

Nasce il sito Certificatori-energetici.net sulla certificazione energetica

Dalla direttiva del 2002 “Energy Performance of Buildings” dell’Unione Europea, l’Italia si è allineata alla nuova politica sul risparmio d’energia e lo sfruttamento delle risorse naturali. Si è dato il via dunque ad una certificazione energetica e sono nati degli operatori del settore specializzati, i certificatori energetici.

IdeaPro Srl è uno di essi, e con la pubblicazione del sito www.certificatori-energetici.net ha messo sul web le sue conoscenze riguardo la certificazione e la riqualificazione energetica degli edifici. Il sito è diviso in sezioni, e la prima mostra i servizi dell’azienda, che si occupa di produrre ACE (attestati di certificazione energetica) in tempi brevi, e di progettazione di impianti per la riqualificazione energetica degli immobili.

Riguardo l’ACE, sulla sezione ““Certificazione energetica”, ci sono tutte le informazioni utili su come e quando redigerlo. Nello specifico vengono affrontati i casi in cui esso è necessario (ad esempio per richiedere l’agibilità di una casa) o obbligatorio (compravendita e contratti di locazione), e indicati i documenti da presentare ai certificatori perché possano emetterlo.

La sezione che riguarda la “Riqualificazione energetica” invece approfondisce un argomento molto interessante per chi vuole ristrutturare casa, ovvero le agevolazioni (55% sul reddito IRPEF) date dal Governo.

La documentazione per la richiesta, che può preparare anche IdeaPro Srl, va inviata all’ENEA, un ente sul quale il sito dà maggiori specifiche.

giovedì, novembre 25, 2010

La geotermia come energia rinnovabile

L'Islanda sfrutta per 85% del territorio l'energia geotermica, ma anche la California dove esiste l'impianto geotermico più grande del mondo, sufficiente al fabbisogno energetico dell'intera area metropolitana di San Francisco, Etiopia, ma anche l'Africa, Kenya sono in forte attività nella realizzazione di questi impianti. In Italia a farla da padrone è la Toscana dove si registra una produzione annua di circa 4.000.000.000 di Kw/ora solo nella zona di Pisa.
La geotermia permette infatti di sfruttare le risorse della terra in modo ecologico sfruttano i vapori delle sorgenti d'acqua che arrivano dal sotto terra, grazie a questa risorsa è possibile riutilizzare questo vapore per gestire impianti di riscaldamento urbano. L'energia geotermica è fra le tipologie di energia rinnovabile più interessanti degli ultimi anni. Anche se la sua scoperta risale ai primi del 900 è ancora poco utilizzata per il fatto che i giacimenti si trovano per lo più ad profondità molto elevate e non sempre è possibile approfittarne e spesso è più facile riuscire ad utilizzarla in zone geotermali o in prossimità di territori dove sono presenti fenomeni tettonici o vulcanici. Per avere maggiori informazioni sugli impianti geotermici puoi contattare lo Studio AS di Firenze, specializzato nella progettazione di questo tipo di impianti. Lo Studio AS è in grado di fornire anche la certificazione energetica per l'analisi della rendita energetica degli immobili.

venerdì, aprile 23, 2010

BIOEDILIZIA INCENTIVATA






Il DM 26 Marzo 2010 delibera la direttiva di applicazione dei contributi.Attesi dal DL n.40 del 25 marzo 2010 di 300 milioni di euro di cui 60 milionidi euro per l’acquisizione di immobili ad alta efficienza energetica. Partner del Ministero dello Sviluppo Economico, Poste Italiane nella campagna.



Per gli incentivi a supporto dei consumi e del rilancio produttivo, per assicurare la massima trasparenza, ha messo in azione un call center informativo e di assistenza per i cittadini e le imprese.



Leggi il seguito

lunedì, marzo 09, 2009

Certificazione energetica degli edifici

notizia prodotta dalla pontani service azienda specialista del risparmio energetico con energie alternative e rinnovabili

L’edificio assorbe una quantità elevata di energia, sia in fase di costruzione che di utilizzo-funzionamento, per rendere confortevoli gli spazi interni. I consumi energetici di un edificio sono legati a: riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, etc.

Si tenga conto del fatto che, in Italia, i consumi finali di energia nel settore edile (abitativo e terziario) incidono per il 32% dell’energia totale del Paese.
La certificazione energetica di un edificio ha lo scopo principale di informare l’utente finale, proprietario, affittuario, etc., sulle caratteristiche energetiche del suo edificio-sistema in termini di consumi, risparmi ed efficienza.

La certificazione energetica di un edificio non è altro che un documento di identità dell’edificio, dove si attesta quanto si consuma in termini di riscaldamento, corrente elettrica, etc.

In questo documento viene riportato il valore del Fabbisogno Energetico Convenzionale, ovvero di quello conosciuto come “rendimento energetico di un edificio”. Questi valori si ottengono elaborando alcuni dati di partenza con una opportuna metodologia di calcolo.

La certificazione energetica riguarda due categorie di edifici: quelli esistenti e quelli da realizzare. Per i primi fornisce una attenta analisi sullo stato attuale dei consumi e delle possibili opere utili a ridurre i consumi stessi: in questo caso si opera una riqualificazione energetica (vedi 55% IRPEF).

Nel caso invece di costruzione di un nuovo edificio, nell’ambito della progettazione, i tecnici sono chiamati ad adottare una serie di accorgimenti progettuali che garantiscano determinate performances energetiche (vedi D.Lgs. 192/2005 e 311/2006).

Dott. Ing. Giulio Passarini

martedì, marzo 18, 2008

Certificazione energetica: il ruolo dell'amministratore di condominio e dei condomini nell'ambito della certificazione energetica degli edifici esiste

certificazione energetica Nell'ambito di un panorama normativo sempre più complesso si affaccia, con prepotenza, un nuovo adempimento denominato “certificazione energetica”. Per coloro i quali sentono ora, per la prima volta, parlare di questo argomento, basti sapere che questo obbligo è in vigore, alla data di redazione del presente articolo, solo in alcune regioni tra le quali la Lombardia (regione a cui fa riferimento la normativa indicata nel presente articolo).
Secondo il legislatore europeo che ha emanato la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (2002/91/CE) dalla quale è partito tutto questo processo, la “certificazione energetica” è “uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare il cui scopo è quello di migliorare la trasparenza e l'efficienza (degli immobili, ndr) fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche dell'immobile da acquistare o affittare”.
Tradotto in altri termini la certificazione energetica di un immobile è un documento in grado di stabilire, con precisione, il futuro consumo dell’appartamento preso in esame. Abituiamoci sin da subito a chiedere al venditore “quanto consuma questa casa” perché questa informazione è un nostro diritto e la rispondenza tra i consumi energetici riscontrati e quanto dichiarato sul certificato energetico deve essere, entro certi termini, molto elevata. Pena problemati che di carattere legale.
Vediamo di capire, ancora una volta, quali sono gli edifici soggetti all’obbligo di certificazione energetica e con quali tempistiche entrerà integralmente in vigore questo obbligo.
Per meglio comprendere le diverse scadenze temporali dobbiamo necessariamente prendere in esame la normativa vigente in Lombardia ed in particolare il D.G.R. VIII/5773 (“disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”) che, all’art. 6 comma 2, recita quanto segue:
  1. a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero (immobile, ndr) che avvenga mediante la vendita di tutte le unità immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. Qualora l’edificio oggetto di vendita sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
  2. a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  3. a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è nece ssario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
  4. a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
  5. a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
  6. a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’edificio o della singol a unità immobiliare.

In relazione all’obbligo di certificazione energetica ci vengono posti i più svariati quesiti, ma la domanda che capita con maggiore frequenza riguarda l’obbligo di certificazione energetica di un edificio di vecchia data: ricordiamo che non esiste alcuna relazione tra l’età dell’edificio e l’obbligo di certificazione energetica e che la certificazione energetica di un edificio esistente va predisposta (alla data di redazione del presente scritto) secondo lo scadenziario imposto dal sopra citato articolo e per le finalità sopra indicate (locazione e trasferimento a titolo oneroso).

Fatte le doverose precisazioni di carattere introduttivo vediamo di capire quale possa essere il ruolo dell’amministratore di condominio nell’ambito della certificazione energetica e cosa egli debba (o possa) fare per andare incontro a questo adempimento normativo. Si deve innanzitutto precisare che, a livello formale, non esiste alcun tipo di obbligo in capo all'amministratore di condominio, infatti il D.G.R. 5018/07 e il D.G.R. 5773/08 non parlano di “amministratore” ma solo e sempre di “proprietario”. Questo fatto, come cercherò di illustrare, non esclude questa figura da alcuni obblighi, quantomeno “professionali”, per andare incontro a delle necessità oggettive dei condòmini che abitano lo stabile oggetto di amministrazione.
In particolare, la certificazione energetica di condominio permette di fronteggiare tre casi:

  1. condòmini interessati ad avere una valutazione di consumo del proprio condominio per pianificare azioni di “riqualificazione energetica” (come molti di Voi sanno gli interventi di “riqualificazione energetica” sono detraibili al 55%);
  2. proprietari di appartamenti in procinto di movimentare il proprio patrimonio immobiliare e che quindi hanno (o avranno) la necessita di allegare, all’atto notarile, l’attestato di certificazione energetica;
  3. proprietari di appartamenti che desiderano affittare il proprio appartamento (o che già lo affittano) e che quindi hanno (o avranno) la necessità di consegnare al conduttore la certificazione energetica.

L’amministratore di condominio deve essere informato sulla normativa vigente e deve comprendere, con estrema precisione, il valore di una certificazione energetica professionale eseguita nel pieno rispetto della procedura di calcolo imposta dalla vigente normativa, affinché la certificazione energetica sia una vera perizia attestante il valore di consumo del palazzo e non un semplice “pezzo di carta” associato al condominio. L’amministratore è il referente unico di un gruppo di condòmini che abitano il medesimo palazzo e l’idea di proporre in assemblea di condominio, sin da oggi, la certificazione energetica di un edificio esistente, è un sintomo di costante aggiornamento professionale nonché un modo per adempiere ad un’imposizione che, entro brevissimo, diventerà obbligatoria per le categorie di persone sopra indicate. Mi preme sottolineare come, in un’ottica di mercato in cui i l valore di classe energetica sarà un parametro commerciale rilevante, affidare la perizia a certificatori con poca esperienza potrebbe, in alcuni casi, pregiudicare notevolmente il valore commerciale dell’immobile (si ricorda che tutte le nuove costruzioni devono necessariamente rientrare nei rigidi parametri di dispersione termica imposti dagli Allegati al DGR 5773. Tutte le nuove case avranno classi energetiche “importanti” e quindi la “concorrenza” delle nuove abitazioni sarà molto forte). La certificazione energetica, rispettando l’ottica data dal dettato normativo, si trasforma in un valore aggiunto alla proprietà immobiliare, non rimanendo un semplice pezzo di carta.
Si deve ricordare inoltre che il soggetto certificatore rilascia al condominio, al termine del processo di valutazione energetica dell’edificio, l’attestato di certificazione energetica nel quale viene indicata non solo la class e di appartenenza, ma anche un elenco di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. Obbligo del certificatore energetico è quello di suggerire interventi volti a migliorare le prestazioni del sistema edificio-impianti a beneficio dell’ambiente, ma anche proporre ai condòmini, spesso ignari, possibili interventi per ridurre i costi della bolletta energetica del palazzo. La certificazione energetica può essere quindi un’opportunità per valutare soluzioni volte al risparmio energetico nonché uno strumento utile per valutare e studiare, in concerto con i certificatore energetico, ricche opportunità di investimento sulla propria proprietà immobiliare.

In considerazione dei ristretti tempi imposti dal dettato normativo in materia di certificazione energetica è bene ricorrere alla certificazione degli immobili sin da ora per non giungere troppo in pross imità delle stringenti scadenze imposte dal legislatore, affidando all'amministratore la scelta (in concerto con i condòmini) del “fornitore del servizio”, avendo ben a mente cosa significhi produrre un certificato energetico nelle modalità imposte dalla procedura di certificazione emanata dalla regione Lombardia e tenendo presente che il costo di una singola certificazione energetica (“di appartamento”) è di gran lunga superiore, se riproporzionata, al costo della certificazione energetica di condominio.

Analizzato, sommariamente, il ruolo dell’amministratore di condominio prendiamo in esame alcuni punti sui quali è necessario prestare attenzione. Il primo aspetto che mi preme affrontare riguarda la validità dell’attestato di certificazione energetica: l’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornat o ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto (cfr. art. 7 co. 3 DGR VIII/5773). Sebbene risulti ovvio che sia necessario modificare l’attestato di certificazione energetica “ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica”, si ricorda che, a livello teorico (e pratico!), sostituire un singolo serramento in un palazzo “modifica la prestazione energetica”.
Affinché non si abbia un documento privo di rispondenza (e pertanto privo di valore legale), si devono informare i condòmini circa questa problematica ed aggiornare l’attestato di certificazione ogni qualvolta un inquilino interviene sulle prestazioni termiche dell’edificio. Sulla base della nostra esperienza basta informare i condòmini circa questa problematica e tutto si risolve in maniera semplice. All’atto pratico, poi, siamo soliti allegare alla certificazione energetica un “libro di palazzo” che consiste di un censimento preciso e costantemente aggiornato di tutti i serramenti e di tutti i vetri presenti in ogni singolo appartamento così da poter identificare, con semplicità, eventuali interventi operati dai condomini.

Il secondo problema riguarda i palazzi dotati di riscaldamento centralizzato in cui solo pochi inquilini hanno adottato interventi volti alla riduzione dei consumi energetici. Il caso è semplice: poiché la certificazione energetica “di condominio” (in caso di riscaldamento centralizzato) si basa su di una valutazione delle prestazioni dell’intero palazzo, la classe energetica risultante sarà un valore frutto delle prestazioni degli elementi che compongono l’intero palazzo, ma se tutti i condomini hanno, per esempio, vetri singoli ed un solo condomino ha, per esempio vetri tripli, quest’ultimo sarà fortemente penalizzato d a un giudizio espresso “sul condominio” e non “sul suo appartamento” (che sicuramente, in caso di valutazione singola, avrebbe un giudizio migliore rispetto ad una valutazione “globale”). Questa situazione, in un mercato in cui il valore di classe energetica sarà una discriminante commerciale molto forte, potrebbe penalizzare il singolo appartamento che ha discrete prestazioni energetiche. In questo caso è nostra prassi prevedere un numero di certificazioni “singole” rivolte a quei condomini che richiedono una valutazione “puntuale” della propria unità immobiliare.

Altra problematica riguarda le tempistiche: da un lato quelle normative, strettissime e mai prorogate (indice, in un clima politico “milleproroghe”, di estrema serietà del progetto), dall’altro quelle tecniche per procedere ad una certificazione energetica di condominio che non sia solamente un pezzo di carta, bensì ciò che effettivamente deve essere, ovvero una valutazione effettiva delle prestazioni del sistema edificio-impianti. Le fasi di una certificazione energetica di condominio sono diverse ed i tempi, specie per l’approvazione di un progetto da parte dell’assemblea di condominio, possono essere molto lunghi.

Spero, in conclusione, di aver esposto con chiarezza gli elementi che caratterizzano una certificazione energetica “di condominio” ed il ruolo che hanno i singoli attori, siano essi amministratori di condominio, condòmini o certificatori energetici. L’aspetto più importante è affidare la valutazione energetica ad uno o più professionisti in grado di eseguire una prestazione professionale affinché, come espresso in precedenza, la certificazione energetica non sia solo un pezzo di carta associato al condominio, ma una vera e propria valutazione dei consumi del sistema edi ficio-impianti a beneficio della trasparenza nel mercato immobiliare. Per ogni altra informazione restiamo disponibili ai numeri sotto indicati.

Ing. Alessio Sanavio

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mercoledì, gennaio 09, 2008

Certificazione energetica

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Per la certificazione energetica dal 1 gennaio 2008 in Lombardia scatta la seconda fase

La certificazione energetica (di seguito anche "CE" o "ACE"), come certamente noto, è un documento attestante il valore di consumo energetico del sistema edificio-impianti e che assegna ad un edificio (o appartamento), formalmente e per la durata di dieci anni, una classe energetica di appartenenza in funzione del consumo dell'immobile.
Se vogliamo trovare un semplice e quanto mai attuale paragone si deve avere come rife rimento il mercato automobilistico. Una casa a basso impatto ambientale sarà paragonabile ad una autovettura Euro4 mentre una casa ad alto impatto ambientale sarà una auto definita Euro0.
Alla data di redazione del presente articolo l'esito della valutazione non ha alcuna implicazione in termini fiscali: non esistono quindi maggiorazioni ICI per le case che consumano di più e non esistono sgravi per le case che consumano di meno (1). Si tratta quindi di un'opera di censimento del patrimonio immobiliare che deve essere eseguita, secondo determinate tempistiche, solo da professionisti abilitati dalla regione di competenza che ha lo scopo di sensibilizzare le popolazione ad un uso razionale delle risorse e che mira a migliorare l'efficienza del sistema edificio-impianti attraverso il suggerimento di interventi di riqualificazione energetica (oggetto oggi di detrazione del 55% sul reddito IRPEF). La certificazione energetica degli edifici si presta quindi a migliorare la trasparenz a e l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile.
Una maggiore cultura sul consumo razionale delle risorse energetiche rientra negli obiettivi strategici della Nazione e delle singole regioni (Lombardia in primis).

Fatte le doverose introduzioni generali vediamo di comprendere, al 1 gennaio 2008, lo stato dei lavori per la Regione Lombardia e perché si può parlare di "seconda fase" (2).

Il DGR VIII/5773 (disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia) ha stabilito la seguente gradualità temporale (art. 6, comma 2) circa la necessità di produrre la certificazione energetica all'atto del rogito:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la vendita di tutte le unità immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. Qualora l'edificio o ggetto di vendita sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti "servizio energia", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati.
Entra quindi in vigore l'obbligo di certificazione energetica di tutti gli edifici e dei singoli appartamenti oggetto di compravendita che sono serviti da contratti "servizio energia" (di seguito anche "CSE").

Cos'è un CSE e come capire se il venditore è servito da questo tipo di contratto ?
Il contratto servizio energia è l'atto contrattuale, disciplinato dal DPR 412/93, che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia (cfr. DGR VIII/5773, art. 2, lettera f). Di norma i CSE sono stipulati in grandi condomini o in grandi complessi residenziali nei quali la gestione del calore viene affidata ad aziende esterne. Il teleriscaldamento è una forma di CSE.
In assenza di informazioni da parte del venditore il modo migliore (e talvolta anche l'unico) per sapere se lo stabile è servito da una centrale termica in CSE è quindi chiedere all'amministratore di condominio.

Quali sono i tempi necessari per eseguire una certificazione energetica ?
I tempi per la redazione di un ACE sono variabili e vanno da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni. La variabilità dipende, principalmente, dal Comune in cui si trova l'immobile oggetto di certificazione.
La procedura per redigere un ACE è la seguente:
1. si fissa un sopralluogo presso l'immobile del Cliente la fine di eseguire i rilievi utili per la stesura de ll'Atto;
2. dopo aver pagato in posta (o a mezzo B/B) il bollettino di € 10,00 quale contributo per le spese di gestione della pratica, il soggetto certificatore apre un numero di protocollo presso il catasto energetico, redige l'Atto, lo invia telematicamente al catasto e stampa la ricevuta;
3. dopo aver stampato l'Atto il certificatore si deve recare presso il Comune di competenza per la vidimazione del documento da parte dell'ufficio competente. Nei casi migliori è necessario un solo sopralluogo, nei casi peggiori il Comune trattiene il documento e lo restituisce vidimato solo dopo diverso tempo ed è quindi necessario un secondo sopralluogo.
Il principale scoglio, in termini di tempo, è rappresentato quindi dal Comune in quanto i tempi per l'evasione della pratica possono essere variabili da Comune a Comune.

Qual è il costo approssimativo della perizia ?
In un'ottica di libero mercato non sono stati stabiliti dei prezzi da p arte della regione Lombardia. Riteniamo pertanto giusto parlare anche di questo argomento.
Prendendo come riferimento un immobile delle dimensioni fino a 100 mq il costo per la stesura dell'Atto varia da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro (si parla sempre di prezzi al netto di IVA) in funzione del materiale che viene messo a disposizione del soggetto certificatore (e dell'ubicazione dello stabile). Maggiore è la quantità di informazioni disponibili minori saranno i rilievi necessari e minore sarà quindi il costo per il Cliente che deve vendere l'immobile. Per appartamenti di dimensioni minori non è comunque possibile scendere sotto la cifra minima in quanto vi sono dei costi "tecnici" indipendenti dalla dimensione e dalla tipologia di immobile da certificare.
Preme molto evidenziare che, nonostante l'Atto serva per adempiere ad un bisogno "istantaneo" (il rogito), lo stesso ha una validità di dieci anni e pertanto rimane associato all'immobile per mol to tempo. L'esecuzione di una perizia professionale ed effettivamente rispondente alle prestazioni energetiche dell'edificio, in un mercato che sempre più andrà verso gli immobili a basso consumo energetico, assume, in un ottica di lungo termine, un ruolo assai importante. Per questo motivo ci preme sempre suggerire di affidare la perizia a professionisti di comprovata esperienza in grado di eseguire prestazioni professionali serie. PLS S.r.l., per mezzo dei propri certificatori abilitati (affiancati da ingegneri edili junior e senior e da consulenti legali), è in grado di adempiere a questa incombenza in maniera rapida e professionale.

Chi è tenuto a pagare l'Atto ?
L'ACE deve essere messo a disposizione dell'acquirente da parte del venditore. Si ritiene pertanto che spetti a questi il pagamento dell'onorario del professionista. È ragionevole pensare che, nell'ambito di un rogito, nulla vieti un accordo tra le parti.

Ing. Alessio Sanavi o

PLS S.r.l. è una società composta da professionisti e specializzata nella redazione di certificazioni energetiche che opera nel territorio di Milano ed in tutta la Lombardia. La stessa opera offrendo al Cliente un'assistenza completa per il tramite di geometri, ingegneri junior, ingegneri senior, ingegneri dominus, certificatori energetici abilitati e consulenti legali. Tra i servizi offerti vi è anche la nomina di certificatore energetico di cantiere e le consulenze energetiche.

Per maggiori informazioni:
PLS S.r.l.
via Donizetti, 4
20122 Milano
Tel. 02.40707180 – fax 02.70039991
Mobile: 333.9272538
Web: www.certificatoreenergetico.com
Referente di progetto: ing. Alessio Sanavio

(1) Per completezza si rende noto che la finanziaria 2008 conferisce ai Comuni il potere di fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un aliquota agevolata inferiore a l 4 per mille per chi installi "impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico" per la durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili). "…conferisce il potere…" non implica il fatto che il Comune recepisca tale facoltà.

(2) Altre regioni hanno emanato Leggi Regionali in materia di certificazione energetica ma l'entrata in vigore di detti decreti è, alla data di redazione del presente articolo, troppo recente per poter parlare di "fasi".

Questo "Memorandum operativo" ha il solo scopo di fornire indicazioni generiche in materia di certificazione energetica, pertanto, il documento in menzione non ha alcuna valenza giuridica e le informazioni in esso riportate rappresentano esclusivamente una estrema "sintesi" della vigente normativa cui, necessariamente, ci si deve riferire per qualsiasi ulteriore valutazione e chiarimento interpretativo, anche di natura giuridica. Pertanto tutti i lettori e/o utilizzatori sono invitati ad affiancare al presente "Memorandum operativo" i testi di Legge di riferimento ed i relativi allegati nella loro integrale pubblicazione.

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